Art. 68.
(Condizioni di attuazione).

      1. Nell'adozione di strumenti economici devono essere preferite forme di intervento che prevedano un ruolo attivo dei soggetti interessati e in particolare soluzioni concertate tra amministrazione ed imprese.
      2. Gli effetti economici e ambientali derivanti dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere adeguatamente controllati.